Statuto del 1871

You are here: Home - Statuto del 1871

STATUTO FONDAMENTALE della S.N.S.

Approvato dall’Assemblea Generale dei Soci del 12 Agosto 1875
Modificato dall’Assemblea stessa il 31 gennaio 1886
Modificato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci il 28 Aprile 1929

Art. 1 – La Soc. Lig. di Salvamento fondata nel 1871, ferma la sua anzianità. La sua personalità giuridica e conservando la sua natura ed i suoi scopi, muta la propria denominazione in Società Nazionale di Salvamento.
Essa estende l’opera sua nella zona litoranea del Regno e delle Colonie, sui laghi, sui fiumi e canali navigabili ove esistono stabilimenti balneari, società di navigazione, di canottaggio o attività sportive nautiche.

Art. 2 – La Società ha per iscopo:
1° – di organizzare l’opera di salvataggio costiero, d’alto mare e sulle rive interne, cooperare al soccorso dei naufraghi e sovvenire le famiglie indigenti della classe marinara ed affini;
2° – Cooperare all’estinzione degli incendi in mare, sui laghi, sui fiumi e sui canali navigabili;
3° – Prevenire e impedire le asfissie per sommersione;
4° – Divulgare le arti e le industrie marinaresche e analoghe e specialmente favorire lo sviluppo fisico e morale marinaro della gioventù;
5° – Creare e assecondare utili iniziative di sua natura e scopo.

Art. 3 – Il patrimonio della Società si compone di un numero indeterminato di azioni da £ 15 annue e di tutti gli altri valori mobiliari e immobiliari appartenenti alla medesima.

Art. 4 – Sono Soci tutti coloro che sottoscrivono ad una o più Azioni di cui all’art. precedente.
L’Associazione è obbligatoria per un anno, e s’intende sempre rinnovata per l’anno successivo, se non sia disdetta per lettera indirizzata al presidente almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5 – Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire il titolo di Socio Onorario e Benemerito e dare Diplomi di benemerenza e adeguate distinzioni a quei cittadini e stranieri i quali si saranno segnalati in tutto ciò che forma oggetto della Società per opere lodate e per efficace propaganda.
Ha pure facoltà di conferire di Socio Soccorritore o Milite Volontario a coloro che richiesti o spontanei potranno prestare l’opera loro all’attuazione dello scopo della Società.

Art. 6 – Soltanto i Soci di cui all’art. 4 hanno voto deliberativo nelle Adunanze generali e possono occupare gli uffici della Società.
Essi godono inoltre speciali vantaggi loro attribuiti dai Regolamenti.

Art. 7 – La Società è governata dall’Adunanza generale dei Soci, legalmente convocata.
E’ amministrata da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Consiglio composto da 7 membri: nonché da un Ispettore Generale delle Sezioni, scelto anche fra i membri del Consiglio e nominato dallo stesso previo benestare del Ministero delle Comunicazioni e infine da un Direttore Generale Sanitario designato dal Consiglio fra i medici locali.

Art. 8 – L’adunanza generale dei Soci è convocata ordinariamente una volta all’anno, non oltre il mese di Marzo, nella città stabilita nella seduta precedente. E’ pure convocata straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo credono necessario, o cento Soci ne facciano domanda per iscritto indicandone i motivi e lo scopo.

Art. 9 – Nella sua tornata ordinaria l’Adunanza Generale dei Soci elegge gli uffiziali della Società scaduti per anzianità e per turno ed approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio presuntivo dell’Anno in corso.

Art. 10 – L’Adunanza generale dei Soci è legalmente convocata mediante avviso pubblicato, almeno 20 giorni prima di quello fissato per la seduta, sulla Gazzetta Ufficiale della provincia con l’indicazione dell’ordine del giorno e mediante avviso spedito raccomandato entro lo stesso termine a tutte le Sezioni regolarmente costituite e in regola verso la Madre per la propria Delegazione.

Art. 11 – L’adunanza Generale dei Soci delibera validamente, quando è legalmente convocata, qualunque sia il numero dei Soci presenti, salvo il disposto dell’articolo 19, ma non può occuparsi che delle pratiche specificate nell’Ordine del Giorno.
Non sono ammessi voti per mandato.

Art. 12 – Il Presidente, il Vice Presidente e i sette Consiglieri sono eletti a maggioranza semplice di voti, mediante schede segrete.
Il Consiglio, insieme col Presidente e col Vice Presidente, elegge in proprio seno un Cassiere, un Segretario ed un Economo.

Art. 13 – Tutti gli uffici della Società indicati nell’articolo precedente sono gratuiti.
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni. Ogni anno verrà rinnovato per un terzo. I primi due anni per sorteggio e poi per anzianità di nomina.
I Consiglieri scaduti possono essere rieletti.

Art. 14 – Il Presidente, ed in sua assenza chi legalmente ne fa le veci, rappresenta moralmente, e giuridicamente la Società; sta in giudizio in suo nome; conchiude le convenzioni; firma le corrispondenze e i mandati; convoca e dirige le Adunanze Generali secondo le norme consuete alla Assemblee deliberanti.
Tuttavia per gli atti che eccedono la semplice amministrazione non può agire in giudizio, né stipulare, senza esservi previamente autorizzato dall’Adunanza generale dei Soci, e dal Consiglio di Amministrazione, nel caso indicato dal capoverso dell’articolo seguente.

Art. 15 – Il Consiglio coadiuva la Presidenza nel disimpegno delle sue attribuzioni.
Nei casi di urgenza ha facoltà di deliberare sotto la personale responsabilità dei suoi membri anche in quelle materie che sarebbero di competenza dell’adunanza Generale purché ne riferisca all’Adunanza medesima.

Art. 16 – Il Consiglio delibera validamente quando i suoi Membri sono regolarmente convocati per mezzo di avviso a domicilio.
I funzionari che senza prevenirne la Presidenza mancassero per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio saranno considerati dimissionari, ed il Consiglio provvederà alla loro surrogazione.
Qualora per effetto di tali decadenze il Consiglio fosse rinnovato per metà e venisse a mancare la rappresentanza della Società, sarà convocata entro un mese l’adunanza generale dei Soci per procedere alle elezioni di cui all’art. 9.

Art. 17 – Il Consiglio potrà costituire sedi succursali o Sezioni in altri Comuni. Le relazioni fra queste sedi succursali o Sezioni e la Sede Centrale sono determinate dal Regolamento.

Art. 18 – L’anno sociale corrisponde all’anno civile. Ogni azione s’intende sempre sottoscritta al primo Gennaio dell’anno in corso.

Art. 19 – Lo scioglimento della Società non può essere deliberato se non in Adunanza generale appositamente convocata e con la presenza di un terzo almeno del numero totale dei soci.
Qualora questo numero non fosse raggiunto l’adunanza generale verrà nuovamente convocata ad intervallo non minore di un mese ed allora lo scioglimento della Società potrà essere validamente deliberato qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Tutto l’avere della Società passerà, cessata essa, ad una o più Opere Pie che l’ultima adunanza generale avrà designato.

Art. 20 – Il Consiglio d’Amministrazione farà i Regolamenti necessari per l’attuazione del presente Statuto.

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

IL MINISTRO

Visto lo Statuto fondamentale della Società Ligure di Salvamento istituita in Genova, stato approvato dall’Assemblea Generale il 12 Agosto 1875;
Visto il R. Decreto 19 Aprile 1876, in forza della quale la Società predetta venne creata in ente morale per gli effetti della legge civile;
Vista la deliberazione presa dall’Assemblea stessa in seduta del 31 gennaio 1886 con cui sono approvate alcune modificazioni proposte allo Statuto da parte del Consiglio Direttivo della Società;

Decreta:

E’ approvato il nuovo Statuto fondamentale della Società Ligure di Salvamento votato dall’Assemblea Generale in seduta del 31 Gennaio 1886.

Roma, li 18 Dicembre 1886.

Il Ministro
Firmato: B:BRIN

Back to top